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DAE: cos’è e cosa è cambiato dopo il decreto del 16 marzo 2023

L’articolo di questa settimana è tutto incentrato sui DAE, i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni - dispositivi medici che possono salvare tante vite.

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L’articolo di questa settimana è tutto incentrato sui DAE, acronimo volto ad indicare i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.

 

Cominciamo con una definizione tecnica di defibrillatore. È considerato defibrillatore, sia esso manuale, semiautomatico o impiantabile, un dispositivo di tipo medico che serve a defibrillare un paziente in arresto cardiaco o fibrillazione ventricolare – quindi in pericolo di vita.

Il defibrillatore è in grado di erogare una scarica elettrica diretta al cuore del paziente e limitare i danni di un’aritmia o di un arresto cardiaco potenzialmente fatale.

 

I defibrillatori automatici e semiautomatici esterni, DAE appunto, si differenziano da quelli manuali poiché dispongono di una tecnologia che rileva automaticamente la necessità di scarica diretta al cuore o meno.

 

Nei decenni scorsi si sono succedute in Italia moltissime normative e tanti decreti circa la presenza obbligatoria e le situazioni in cui utilizzare i DAE fosse opportuno, se non obbligatorio.

 

L’ultimo decreto emesso dal governo, cui facciamo riferimento in questo articolo, risale al 16 marzo 2023 e si intitola “Definizione dei criteri e delle modalità per l’installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116”. Quest’ultimo fa seguito alla legge del 4 agosto 2021, n. 166 in cui si dispongono tutte le direttive per l’utilizzo dei DAE nella quale, in sostanza, si istituisce l’obbligo di presenza di un dispositivo DAE:

 

presso le sedi delle pubbliche amministrazioni con almeno 15 impiegati e che eroghino servizi al pubblico (la priorità è specialmente rivolta alle scuole di ogni ordine e grado e alle università);

 

negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno 2 ore;

 

presso i gestori di pubblici servizi e sui mezzi di trasporto extraurbano.

 

 

Insomma, questa legge promuove un utilizzo sempre più ampio del DAE, nonché una presenza sempre più massiccia di questi dispositivi salvavita.

Ma cosa è cambiato dal decreto emesso il 16 marzo 2023?

 

 

Il decreto DAE del 16 marzo 2023 in pillole

 

Il suddetto decreto va a specificare le caratteristiche di installazione, segnalazione e utilizzo dei DAE per creare una cultura capillare del suo utilizzo e della sua presenza sul territorio italiano.

 

Il decreto è composto da 2 allegati:

 

• Allegato A: descrive modalità di installazione e caratteristiche che i DAE devono possedere;

• Allegato B: descrive in modalità grafica la segnaletica da utilizzare per la segnalazione dei DAE.

 

In questa parte dell’articolo prediamo in esame i punti salienti dell’allegato A che secondo noi è opportuno conoscere e sottolineare.

 

1. I DAE sono necessari per monitorare l’analisi automatica dell’attività elettrica del cuore di una persona vittima di un arresto cardiocircolatorio, pertanto vanno posizionati in strutture di qualsiasi tipo, specialmente quelle sanitarie (come da legge specifica).

 

2. Il DAE deve sempre funzionare in maniera corretta, così come appropriata in base ad ogni caso di emergenza deve essere la scarica elettrica inviata al cuore.

 

3. L’elettrocardiogramma della persona che viene sottoposta all’utilizzo del DAE va registrato, così come i dati immagazzinati dall’apparecchio.

 

4. I DAE vanno distribuiti in maniera capillare e strategica sul territorio, in modo da essere a portata di mano e di utilizzo in caso di emergenza ancora prima che intervengano i mezzi di soccorso sanitari. Per ogni DAE installato va denominato un responsabile del suo corretto funzionamento e dell’informazione all’utenza ( art. 6, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116). Nei centri abitati, la densita’ ottimale di DAE e’ non inferiore a 2 DAE/Km².

 

5. I DAE devono essere sempre ben visibili, opportunamente segnalati tramite cartelli/indicazioni, funzionare perfettamente, essere accesi e testati con frequenza. È obbligatorio controllarne il livello di batteria e piastre, testarne la connettività ad internet tramite WI-FI/sim integrata, collegarli ad un sistema di monitoraggio remoto presente in una centrale operativa del 118 (quella geograficamente più vicina).

 

6. La collocazione ottimale dei defibrillatori è un altro aspetto importantissimo. Essi devono essere pressapoco equidistanti l’uno dall’altro, in modo da poter essere prelevati e utilizzati nel minor tempo possibile. Un intervento tempestivo con il DAE su un paziente in arresto cardiaco può davvero fare la differenza: è stato stimato che intervenire entro i 4/5 minuti dall’attacco cardiaco può salvare una vita.

 

7. I dispositivi DAE sono obbligatori a bordo di ambulanze del 118, mezzi di soccorso sanitario appartenenti alle organizzazioni di volontariato (ad esempio la Croce rossa italiana, ecc) e ai veicoli della Protezione Civile, su tutti i mezzi che possono trasportare infermi (quindi anche aerei e navi). Devono essere presenti anche sui mezzi con cui presta servizio la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria, l’Arma dei Carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Guardia di finanza, la Polizia locale, il Soccorso alpino e speleologico, le Capitanerie di porto sparse su tutto il territorio.

 

 

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